REQUISITI

Chi può Attestarsi SOA ?

Tutte le imprese di Costruzioni, Edili in genere, Impiantiste di tutti i generi, Artigiane, Produttori di serramenti o strutture metalliche o prefabbricati o manufatti in legno in altre parole tutte le imprese che eseguono lavori possono richiedere l'accesso alla procedura di attestazione. Sono esclusi i Servizi e le Forniture. Occorre soddisfare i Requisiti SOA minimi richiesti.

In quali categorie posso ottenere l'Attestazione SOA ?

Le Categorie di lavorazione sono in tutto 52 suddivise in 13 Generali e 39 Specialistiche

Molte hanno delle caratteristiche particolari di cui riporto note in calce.

Ecco le Categorie ed una breve descrizione per cercare di individuare meglio la lavorazione specifica:

Vai direttamente a OG2 Vai direttamente a OG11

Quali sono i requisiti per ottenere l'Attestazione SOA ?

I requisiti SOA da soddisfare sono cosiddetti di Ordine Generale e di Ordine Speciale e sono suddivisi in tre Aree di competenza, l' area Legale, l'area Economico-Finanziaria e l'area Tecnica.

Per ogni area verranno richieste all'impresa delle Dichiarazioni stilate su appositi modelli sotto 445/2000, che l'impresa dovrà mandare alla SOA prima che vengano fatte le varie verifiche e controlli. 

Il riscontro di tali dichiarazioni, qualora non veritiero, prevede l'obbligo da parte della SOA della automatica apertura di un procedimento per dichiarazione mendace che deve essere comunicato all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

La data di firma del contratto con la SOA fissa tre periodi improrogabili:



a. i 180 giorni di tempo per ottenere l'attestazione, scaduti i quali il contratto decade;

b. i soli Bilanci/Modello Unico depositati prima di tale data;

c. i 15 anni solari in cui considerare i lavori da certificare.


1) Per l'area Legale si controllano i seguenti requisiti:


a. non avere compiuto i reati dettati dall'allegato II.10 del Codice degli appalti che altrimenti possono risultare ostativi (quindi i requisiti di moralità professionale e assenza di condanne elencate nel suddetto articolo a carico dei titolari, dei rappresentanti legali, dei direttori tecnici, dei soci di società di persone, dei sindaci e dei componenti dell'Organismo di Vigilanza). Tale verifica non va più effettuata per i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.


b. assenza di procedure concorsuali tipo fallimento, concordato preventivo o fallimentare. L'unico procedimento accettabile è il concordato in continuità.


c. regolarità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e regolarità ai fini della norma che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.


d. oggetto sociale contenente la descrizione delle lavorazioni per cui si andrà a chiedere la Attestazione.


e. nel caso fossero presenti essere in regola con le cartelle esattoriali e con la loro eventuale rateizzazione perché altrimenti non ci si può attestare.


2) Per l'area Economica-Finanziaria sono necessari i seguenti requisiti:


a. idonee referenze bancarie emesse da una sola banca .


b. per le società di capitali il patrimonio netto deve essere di valore positivo riferito all’ultimo bilancio depositato .


c. per soddisfare i seguenti parametri si considera la somma di almeno 5 anni degli ultimi 15 anni di Bilanci/Modello Unico regolarmente depositati .

1) cifra d’affari in lavori, che sarebbe il fatturato dell'impresa epurato dalle attività non inerenti i lavori stessi, pari al 100% degli importi delle classifiche richieste nelle varie categorie.

2) una idonea attrezzatura tecnica cioè relativa ai soli strumenti usati per le lavorazioni richieste non inferiore al 2% della cifra d’affari in lavori che si ottiene sommando le Classifiche che si richiedono. Questo 2% è dimostrabile con dei parametri minimi: almeno per il 40% sommando quote di ammortamento da libro cespiti + leasing e per il restante 60% da noleggi a freddo (cioè senza operatore).

3) un idoneo costo del personale dimostrato dal costo complessivo ricavato dal bilancio per il personale dipendente, che sia non inferiore al 15% della cifra d’affari in lavori che si ottiene sommando le Classifiche che si richiedono, di cui almeno il 40% per il personale operaio in alternativa l’80% riferito a personale tecnico laureato o diplomato assunto a tempo indeterminato. In caso di società di persone o imprese individuali tale dato si ricava dagli studi di settore, ed inoltre è possibile usufruire e sommare la “retribuzione convenzionale INAIL” moltiplicata per 5.


d. di seguito una tabella esplicativa dei valori di Costo del personale e di attrezzature necessarie per ogni Classifica richiesta. Chiaramente per più Classifiche richieste si dovranno sommare:


3) Per l' area Tecnica sono necessari  i seguenti requisiti:


A. l' unico documento attraverso il quale vengono valutati i lavori dell'impresa sono i Certificati di Esecuzione Lavori detti CEL.

Possono essere relativi sia a lavori pubblici che lavori privati . Questi ultimi, oltre alla documentazione di cui vanno correlati, devono anche essere sottoscritti e veridicizzati alla SOA sia dal Committente che dal Direttore dei Lavori che ha eseguito il lavoro .


B. indispensabile avere una Direzione Tecnica conforme al regolamento SOA . Quindi il Direttore Tecnico deve essere in possesso di idoneo titolo di studi quale ingegnere o architetto, anche con laurea triennale, geometra, tecnico delle costruzioni (ex perito edile) o essere stato iscritto nel Certificato ANC come direttore tecnico sempre nella stessa impresa che si intende attestare. Per classifiche fino alla III-bis compresa coi sono ulteriori possibilità quali l' esperienza professionale pari a 60 mesi dimostrata:


I) come responsabile della condotta lavori di cantiere solo con CEL vidimati e veridicizzati.


Il ruolo di direttore tecnico può essere ricoperto dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante, dal socio, dall'amministratore, da un dipendente o da un professionista esterno in possesso di contratto d'opera professionale regolarmente registrato all'ufficio delle entrate.


Per tutte le categorie dalla III' Classifica Compresa in poi, è necessario il possesso del Certificato di Qualità ISO 9001:2015 EA28.


C. Il periodo in cui posso considerare i lavori eseguiti è di 15 anni solari antecedenti la firma del contratto con la SOA. Per gli importi dei vari lavori per poter raggiungere le Classifiche  richieste, si fa riferimento allo schema successivo, ricordando che è obbligatorio raggiungere il 90% dell'importo della classifica che una delle tre condizioni dei lavori di punta:

D. le sole Categorie legate ai Beni Culturali che sono la OG2, OS2A, OS2B e la OS25 seguono regole particolari entrare in vigore con il D.M. dei Beni Culturali n. 154 del 22/08/2017 che prevedono l'abolizione dei Lavori di Punta e la dimostrazione del solo Totale Lavori per i seguenti importi: 

Per il periodo di validità dei lavori è stato inserito anche l’impiego temporalmente illimitato se è presente il requisito della continuità (art. 7 comma 2).

Si possono quindi valorizzare anche lavori più vecchi dei 15 anni a patto che il Direttore Tecnico non sia mai cessato dalla carica nella stessa impresa oppure che durante tutta la vita dell’impresa non siano trascorsi più di 12 mesi tra la fine di un lavoro e l'inizio dell'altro.


Inoltre, per tali Categorie vengono richiesti requisiti Particolari.


La categoria OG2 deve avere le seguenti caratteristiche:


Nell'oggetto sociale dell'impresa va inserita obbligatoriamente la dicitura “conservazione e restauro di opere d’arte” o altro che colleghi inequivocabilmente alla lavorazione suddetta. Andrebbe inserito in CCIAA il codice ATECO 90.03.02 (Art. 5 comma 1), o in alternativa nell'attività dell'impresa la dicitura "lavori di restauro di immobili sottoposti a tutela" o "lavori su beni immobili vincolati dai Beni Culturali" (a seconda della CCIAA di competenza occorrerà adeguare la dicitura).


Requisiti professionali per assumere il ruolo di Direttore Tecnico (art. 13 comma 3 lettera a e comma 4 e 6):


1) va inserito nell'Attestato SOA un architetto con laurea magistrale (5 anni) legato all'impresa come legale rappresentante, socio, dipendente con rapporto di lavoro subordinato o tramite contratto di incarico professionale registrato all'ufficio delle entrate.


2) per chi ante il 01/03/2000 ricopriva tale carica nella stessa impresa che si vuole attestare, vedi DT nella A.N.C. con la Categoria G2, può essere inserito come DT anche se non in possesso della laurea in architettura.


3) tale figura deve essere iscritta all'albo professionale degli Architetti nella sezione A e deve avere anche 2 anni di esperienza (art. 13 comma 4) da comprovare tramite:


i. la presenza come Direttore Tecnico in una attestazione SOA riportante la categoria OG2;


ii. oppure da Certificati di Esecuzione Lavori in cui sia stato responsabile della condotta lavori;


iii. oppure da Certificati di Esecuzione Lavori dove sia stato Direttore Lavori presentando anche il CRE (certificato di regolare esecuzione da lui stesso redatto);


iv. per i suddetti lavori SE l’importo eseguito di ogni singolo lavoro risulta essere inferiore a € 150.000 è sufficiente una auto dichiarazione sotto Dpr 445/2000 con l’elenco e i riferimenti dei lavori (comma 6);


v. per i CEL possono essere usati certificati con periodi sovrapponibili;


vi. se sommo invece il periodo come DT in SOA ad eventuali periodi dimostrati con i CEL i periodi non sono sovrapponibili;


4) chiaramente i suddetti CEL sia pubblici che privati di importo maggiore a € 150.000, devono essere corredati dal visto della Soprintendenza di competenza.


5) nel caso in cui il DT fosse in carica in una Attestazione SOA con OG2 tale periodo, se necessario, si potrà sommare ai mesi dimostrati come al punto b) a patto che siano in un periodo diverso quindi non sovrapponibile.


Le categorie OS2-A e OS2-B devono avere le seguenti caratteristiche:


Nell'oggetto sociale dell'impresa va inserita obbligatoriamente la dicitura “conservazione e restauro di opere d’arte”. Va inoltre inserito in CCIAA il codice ATECO 90.03.02 relativo ai lavori di restauro.


Requisiti professionali per assumere il ruolo di Direttore Tecnico (art. 13 comma 3 lettera b, comma 4, 5 e 6):


1) va inserito nell'Attestato SOA un soggetto con Diploma di restauratore rilasciato da scuole autorizzate oppure in possesso di Laurea Magistrale in conservazione e restauro dei Beni Culturali. Deve essere legato all'impresa come legale rappresentante, socio, dipendente con rapporto di lavoro subordinato o tramite contratto di incarico professionale registrato all'ufficio delle entrate.


2) deve essere iscritto nell'apposito elenco presso il Mibact ex art. 29 Dlgs 42/2004. Se il titolo di Restauratore è dimostrato ai sensi dell'art. 182 (Esperienza), deve essere iscritto nell'apposito elenco presso il Mibact ed oltre ai sotto citati 24 mesi, sarà necessaria anche la dimostrazione di avere avuto 3 incarichi diversi di lavori.


3) tale figura deve avere anche 24 mesi di esperienza da comprovare tramite:


i. la presenza come Direttore Tecnico in una attestazione SOA riportante la categoria OS2A e OS2B;


ii. oppure da Certificati di Esecuzione Lavori in cui sia stato responsabile della condotta lavori;


iii. oppure da Certificati di Esecuzione Lavori dove sia stato Direttore Lavori presentando anche il CRE (certificato di regolare esecuzione da lui stesso redatto);


iv. per i suddetti lavori se l’importo eseguito di ogni singolo lavoro risulta essere inferiore a € 150.000 è sufficiente una auto dichiarazione sotto Dpr 445/2000 con l’elenco e i riferimenti dei lavori (comma 6);


v. possono essere usati certificati con periodi sovrapponibili;


vi. se sommo invece il periodo come DT in SOA ad eventuali periodi dimostrati con i CEL i periodi non sono sovrapponibili;


4) Chiaramente i suddetti CEL sia pubblici che privati di importo maggiore a € 150.000, devono essere corredati dal visto della Soprintendenza di competenza.


La categoria OS25 deve avere le seguenti caratteristiche:


Nell'oggetto sociale dell'impresa va inserita obbligatoriamente la dicitura "scavi archeologici”.


Requisiti professionali per assumere il ruolo di Direttore Tecnico (art. 13 comma 3 lettera c, comma 4 e 6):


1) va inserito nell'Attestato SOA un archeologo in possesso di necessaria qualificazione, come da elenchi citati nell'art. 25 comma 2 del Dlgs 50/2016 (vedi http://professionisti.beniculturali.it/), legato all'impresa come legale rappresentante, socio, dipendente con rapporto di lavoro subordinato o tramite contratto di incarico professionale registrato all'ufficio delle entrate.


2) tale figura deve avere anche 24 mesi di esperienza da comprovare tramite:



i. la presenza come Direttore Tecnico in una attestazione SOA riportante la categoria OS25;


ii. oppure da Certificati di Esecuzione Lavori in cui sia stato responsabile della condotta lavori;


iii. oppure da Certificati di Esecuzione Lavori dove sia stato Direttore Lavori presentando anche il CRE (certificato di regolare esecuzione da lui stesso redatto);


iv. per i suddetti lavori se l’importo eseguito di ogni singolo lavoro risulta essere inferiore a € 150.000 è sufficiente una auto dichiarazione sotto Dpr 445/2000 con l’elenco e i riferimenti dei lavori (comma 6);


v. possono essere usati certificati con periodi sovrapponibili;


vi. se sommo invece il periodo come DT in SOA ad eventuali periodi dimostrati con i CEL i periodi non sono sovrapponibili;


3) Chiaramente i suddetti CEL sia pubblici che privati di importo maggiore a € 150.000, devono essere corredati dal visto della Soprintendenza di competenza.



E. la sola Categoria OG11 segue delle regole a parte (art.79 comma 16 del DPR 207/2010) in quanto la lavorazione OG11 non esiste. Infatti essa è un insieme coordinato delle 3 lavorazioni impiantisti relative all'impianto idrico sanitario ed antincendio (OS3), all'impianto di riscaldamento e condizionamento (OS28) e all'impianto elettrico (OS30) che devono rispettare almeno le seguenti % minime rispetto al totale dell'appalto di OG11: 10% per la OS3, 25% sia per la OS28 che per la OS30

Per questo motivo chi si attesta nella Categoria OG11 può fare gare per la relativa Classifica anche in OS3, OS28 e OS30. 

Se una sola di queste lavorazioni è assente o inferiore agli importi citati, il lavoro non si può considerare eseguito in OG11.

Vediamo la dimostrazione degli importi:

ESEMPIO per Attestazione in OG11 in I^ Classifica:


a) Occorre dimostrare un Totale Lavori tra pubblici e privati pari almeno a € 417.960.

b) Questo Totale Lavori deve essere composto a sua volta da : OS3 > € 92.880, OS28 e OS30 > € 162.540 ciascuna.

c) All'interno di ciascuno dei Totale Lavori del punto b) devo dimostrare di avere realizzato i Lavori di Punta che sono pari a:


OS3 = 1 Lavoro > € 41.280 oppure Somma di 2 Lavori > € 56.760 oppure Somma di 3 Lavori > € 67.080 (coma da schema sopra riportato)

OS28 e OS30 = 1 Lavoro > € 72.240 oppure Somma di 2 Lavori > € 99.330 oppure Somma di 3 Lavori > € 117.390 (come da schema sopra riportato)

Gli importi dei lavori si dimostrano esclusivamente attraverso la presentazione di Certificati di Esecuzione Lavori (CEL) con le seguenti caratteristiche:


1) Nel bando/lettera di invito di un lavoro pubblico per legge ci devono essere le 3 categorie divise per importo onde identificare con certezza che sia effettivamente OG11.


2) Tutti i CEL Pubblici sono emessi dalla Stazione Appaltante telematicamente tramite l' Allegato B o B1 . Essi devono presentare obbligatoriamente la suddivisione degli importi nelle 3 Categorie.


3) I CEL Privati oltre ad allegare tutta una serie di documenti devono rispettare le condizioni del punto 1) e 2) da dimostrare con una Contabilità Finale dalla quale evincere la suddivisione nelle varie Categorie Impiantiste.

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